Descrizione
LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI VISTA LA LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28 OTTOBRE 2002 ED IN PARTICOLARE L’ART. 65 AL FINE DI CONTRASTARE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI.
Nelle aree e durante il periodo di “grave pericolosità di rischio incendio boschivo” dal 15 Giugno al 30 Settembre 2016, sono vietate tutte quelle azioni e quelle attività che possono determinare l’innesco di incendio.
La non ottemperanza alle presenti disposizioni e tutte quelle azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo, comporta ai sensi dell’art. 10, comma 6, L.353 del 21/11/2000, l’applicazione della sanzione amministrativa di una somma non inferiore ad € 1.033 e non superiore ad € 10.330.
Nel caso in cui il mancato rispetto della presente ordinanza comporti il verificarsi di un incendio, si applicherebbe a carico dell’inadempiente anche la responsabilità dei danni che potrebbero verificarsi con conseguente applicazione di sanzioni anche di natura penale.
In caso di avvistamento incendi o situazioni di pericolo è possibile contattare:
- 1515 (Corpo Forestale dello Stato);
- 115 (Vigili del fuoco);
- 112 (Carabinieri);
- 113 (Polizia).
Volontariato Protezione Civile Cave: 06 958.14.48 - 338.22.42.696 - 348.80.06.884