Descrizione
Vista la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Emergenza e Sala Operativa di Protezione Civile, tutti i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione degli incendi, adottando le seguenti precauzioni:
- Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno mt. 5,00 e sgombero di covoni di grano e/o altro materialecombustibile su:
- Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile, nei luoghi confinanti con vie di transito e/o boschi;
- Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- Terreni incolti; - Le operazioni di interramento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20 luglio 2019;
- Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva, (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 61/74) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di mt.5,00;
- Ripulitura da parte di Enti interessati (ANAS, FF.SS., Regionali ed in concessione, Amministrazioni Provinciali e Comunali ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 61/74) presente lungo scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti e del Codice Stradale.
Nelle aree e durante il periodo di “grave pericolosità di rischio incendio boschivo” dal 15 Giugno al 30 Settembre 2019, sono vietate tutte quelle azioni e quelle attività che possono determinare l’innesco di incendio.