Descrizione
Il Presidente della Regione Lazio (…) , in merito alle strutture ricettive all’aria aperta,
ORDINA
ai sensi dell’art.32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all’aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali :
1. l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate.
L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.