ORD. DEL PRESIDENTE DELLA REG. LAZIO N. Z00029 DEL 15/04/2020, pubblicata sul BURL n.44

 Il Presidente della Regione Lazio (…) in merito allo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile, ORDINA ai sensi dell’art.32, co.3, della Legge 23 dicembre...
Data:

18 aprile 2020

Tempo di lettura:

2 min

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 Il Presidente della Regione Lazio (…) in merito allo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile,

ORDINA

ai sensi dell’art.32, co.3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. lo spostamento all’interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile è consentito esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in vigore e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:

a) per non più di una volta al giorno;

b) da un solo componente del nucleo familiare;

c) limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;

2. per i Comuni per i quali sono in vigore divieti di allontanamento e di accesso al territorio comunale medesimo, disposti da specifiche Ordinanze del Presidente della Regione e fino al perdurare delle stesse, nonché per gli ulteriori comuni interessati da successive eventuali particolari Ordinanze del Presidente di contenimento del contagio, che lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile è consentito esclusivamente nel territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle condizioni di cui alle lettere a) b) e c) del punto 1.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

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