A seguito di procedere all'esecuzione di un'opera pubblica ove sia necessario occupare aree di proprietà privata, l’Ufficio Espropri provvede a svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa:
- avviso di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 comma 4 del DPR 327/01 e s.m.i.
- comunicazione ai proprietari di invito a fornire elementi per la determinazione del valore da attribuire all’area da espropriare ex art. 17 DPR 327/01 e s.m.i.
- emissione del decreto di occupazione anticipata preordinata all’espropriazione ed indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio con relativa determinazione di pagamento di acconto pari a 80% dell’indennità esproprio alle proprietà che accettano.
Il rifiuto dell’indennità anche tramite il silenzio / rifiuto comporta la nomina, su richiesta di parte, ex art. 21 del PR 327 /2001 e s.m.i., del collegio arbitrale; oppure l’ inoltro d’ufficio alla competente Commissione provinciale espropri per la determinazione dell’indennità.
- a seguito frazionamento delle aree si provvede al saldo dell’indennità e quindi all’emissione del decreto di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili (decreto di esproprio).